Interruzione volontaria di gravidanza: i concorsi non possono essere riservati ai soli “non obiettori”

di A. De Luca - A. Longo -
La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 27 marzo 2026, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 2, comma 3, l. reg. 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità). In particolare, l’art. 2 citato, al comma 3, dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere “a) nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza» (primo periodo); b) ove, in conseguenza «della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiv. . .