Interruzione del termine di prescrizione dell’azione di impugnazione del licenziamento.  La svolta della Corte di Cassazione.

di I. Milianti -
La sentenza n. 10016 del 20 aprile 2017 della Corte di Cassazione si segnala per aver ritenuto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione dell’azione di impugnazione del licenziamento il solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito e non anche la sua notificazione. Il Supremo Collegio richiama la propria giurisprudenza, consolidata nel regime di impugnazione del licenziamento anteriore alla l. n. 183/2010, secondo cui, una volta osservato il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all. . .