In tema di buonuscita, il provvedimento dell’amministrazione può essere revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni successivi al ricalcolo dell’indennità

di L. Pelliccia -
“In tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall’amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, all’ammontare dell’indennità ex art. 31, comma 1, d. P.R. n. 761 del 1979, trovando applicazione il disposto dell’art. 26, comma 6, del d. P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo . . .