In presenza di un centro unitario di imputazione degli effetti di un rapporto di lavoro la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata tra tutti i dipendenti – aventi medesimi requisiti professionali – dei datori di lavoro pur formalmente distinti, senza che il singolo lavoratore debba provare di aver prestato la propria opera tanto in favore dell’uno quanto in favore dell’altro datore di lavoro

di M. Agostini -
Con l’ordinanza n. 3825 del 7 febbraio 2022 in commento (e con quella gemella n. 3824) – che segue a numerose altre pronunce intervenute su identica fattispecie e tutte con motivazioni pressoché sovrapponibili – la Corte di Cassazione stila definitivamente i criteri in presenza dei quali può dirsi accertata l’esistenza di un centro unitario di imputazione degli effetti del rapporto di lavoro, pur a fronte di datori di lavoro formalmente distinti, cui riferire le esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale unitario, ex art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, al fine di individuare la platea dei lavoratori da collocare in mobilità. I precedenti sono costituiti,. . .