«In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto». Una inedita ipotesi di “danno punitivo” per il licenziamento illegittimo anche nell’area della tutela reintegratoria attenuata disciplinata dall’art. 18, st. lav. Con quali prospettive?

di V. A. Poso -
La sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione è degna di nota per alcuni profili che in questa sede possiamo solo segnalare: effetti della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della cessazione del contratto di appalto e corretta interpretazione della  comunicazione datane al lavoratore, intesa come formale, secondo, licenziamento, nel caso di specie non impugnato; diritto del lavoratore licenziato all’assunzione alle dipendenze della società subentrante nell’appalto cessato, negato per l’inammissibilità della domanda proposta con il rito c.d. Fornero. Profili oggetto dei due motivi di impugnazione rigettati dal Supremo Collegio, che ha, inv. . .