In caso di trasferimento illegittimo, grava sul dipendente (anche) l’onere di dettagliare le esigenze personali ostative al mutamento del luogo di lavoro

di T. Zappia -
La sentenza in commento (Cass., ord. 6 novembre 2025, n. 29341) offre l’occasione per alcune riflessioni in merito al problema del fondamento e dei limiti del potere di autotutela riconosciuto al lavoratore, il quale sia destinatario di un provvedimento di trasferimento ritenuto illegittimo per difetto delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” richieste dall’art. 2103 cod. civ. In linea generale, il rifiuto opposto dal lavoratore lo espone al rischio di una sanzione disciplinare, anche espulsiva, dal momento che esso anticipa l’accertamento della illegittimità del trasferimento, sicché assume un ruolo rilevante la definizione dei confini dell’autotutela (S. . .