In caso di assenze dal lavoro legate a fattori e condizioni personali suscettibili di discriminazione deve essere comunque riconosciuta, ove prevista, l’indennità di presenza

di L. Nardi -
La vicenda che ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di Milano,3 aprile 2025,n.1617, qui commentata, trae origine dal ricorso presentato da Filcams CGIL di Milano nei confronti di una società e volto all’accertamento e alla dichiarazione della nullità di una clausola contrattuale che, nel prevedere la c.d. «indennità di presenza», escludeva il riconoscimento dell’emolumento in caso di qualsiasi tipo di assenza, senza prevedere ragionevoli accomodamenti per assenze dal lavoro giustificate da motivi o fattori a rischio di discriminazione. Preliminarmente, è interessante ripercorrere brevemente le motivazioni con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione, sollevata dalla società c. . .