È illegittimo il licenziamento del lavoratore che registra conversazioni all’insaputa degli interlocutori e per ottenere prove per un successivo giudizio.

di D. Bellini -
La pronuncia esaminata analizza – tra i vari aspetti – il tema della rilevanza disciplinare delle registrazioni effettuate durante l’orario di lavoro, all’insaputa dei presenti, ma allo scopo di precostituirsi una prova per il giudizio. Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato per aver «commesso illeciti nei confronti dei vertici del Consorzio», assegnandosi da solo periodi di congedo e registrando sistematicamente i colloqui con i colleghi, all’insaputa degli stessi. Nella lettera di licenziamento venivano valorizzati anche i precedenti disciplinari del lavoratore, a riprova dell’atteggiamento ostile tenuto dallo stesso nei confronti del datore di lavoro. La Supre. . .