Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la riapertura o riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della definizione del procedimento penale, ha natura perentoria

di F. Negri -
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24573 del 9 agosto 2022, si è pronunciata con riferimento al procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, con specifico riguardo alla natura del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la riapertura o riattivazione del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza emessa nei confronti del dipendente incolpato all’esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti. Sul punto, innanzitutto, preme rilevare che l’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. 165/2001, in merito ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento pen. . .