Il TAR Calabria si esprime sulla violazione dei trattamenti minimi salariali inderogabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale

di A. Ripepi -
La sentenza in esame (TAR Calabria, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 39) individua con lodevole chiarezza la distinzione tra trattamento salariale minimo inderogabile, oneri della sicurezza, costo medio orario indicato nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, D. Lgs. 36/2023 e costo della manodopera, che configurano concetti diversi nella sistematica del codice degli appalti e, per tale ragione, non devono tra loro essere confusi. Nel caso di specie, la ricorrente articolava un primo motivo di ricorso sostenendo che, nel contesto di una procedura a evidenza pubblica, l’offerta aggiudicataria non avrebbe rispettato il trattamento salariale minimo inderogabile, non avendo c. . .