Il punto sulla delega gestoria e di funzioni in materia di sicurezza e la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione penale

di L. Pelliccia -
Sin dagli anni ‘50 del secolo scorso il modello della distribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (nella più lineare accezione dell’individuazione delle c.d. posizioni di garanzia) ha visto, a cascata, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto quali soggetti ai quali è imputato, a titolo originario, il debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori inseriti nella loro organizzazione. È innegabile, tuttavia, come sia alquanto riduzionistico e semplificante ricondurre qualunque organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni e complessità, a tre ideali livelli organizzativi, senza interrogarsi sull’effettiva possibilità, . . .