Il licenziamento ritorsivo e il licenziamento discriminatorio sono «species» diverse del «genus» licenziamento per motivo illecito: la sussistenza della prima è esclusa dalla presenza di un legittimo motivo di recesso datoriale, quella della seconda no, con accertamento demandato al Giudice di merito

di M. Caro -
L’ordinanza in commento (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2414) consolida l’orientamento giurisprudenziale che puntualizza come la categoria del licenziamento viziato da nullità, in quanto intimato per un motivo illecito, determinante ed esclusivo, ricomprenda al proprio interno due fattispecie diverse e non assimilabili: quella del licenziamento ritorsivo e quella del licenziamento discriminatorio. Quest’ultima, a differenza della prima, può integrarsi anche in vicende – come quella affrontata dai Giudici di legittimità – caratterizzate dalla presenza di un valido motivo di licenziamento, il quale sia utilizzato però con l’intento, determinante, di attuare una discriminazione nei . . .