Il licenziamento intimato dall’amministratore giudiziario non presuppone il rispetto delle garanzie dell’art. 7 st. lav.

di D. Bellini -
Con l’ordinanza n. 2803 del 5 febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento intimato dall’amministratore giudiziario, ed esprime il principio secondo cui quest’ultimo ha il potere di risolvere i rapporti di lavoro – su autorizzazione del giudice – senza dovere seguire le garanzie procedimentali dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, purché la decisione sia adeguatamente motivata. La fattispecie Nel caso esaminato l’amministratore giudiziario aveva proceduto al licenziamento del direttore tecnico dell’azienda senza alcun procedimento disciplinare e mentre il lavoratore era in malattia. A sostegno del recesso, veniva specificato che il dipe. . .