Il licenziamento disciplinare di un autoferrotranviere non è nullo in ogni caso di violazione del procedimento disciplinare previsto ex art. 53 del R.D. n. 148/1931

di D. Bellini - S. M. Nigro -
Con sentenza n. 1157 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore autoferrotranviere avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari – la quale, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittima la destituzione dello stesso per condotte extralavorative consistenti nei reati di usura ed estorsione – e ha affermato che non ogni violazione del procedimento disciplinare previsto ex art. 53 del R.D. n. 148/1931 determina  automaticamente la nullità della destituzione. 1. La decisione della Corte d’Appello di Bari La pronuncia di secondo grado risultava ancorata a due “rationes decidendi”. Con la prima è st. . .