Il giudice deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici

di L. Pelliccia -
Com’è noto, in caso di morte a causa di un infortunio sul lavoro, a favore del soggetto assicurato la relativa normativa prevede che l’Inail: a) corrisponda una somma, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000), in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% e in forma di rendita per le invalidità superiori; b) eroghi una somma, a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro (ex art. 13, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 38/2000), da ritenersi presunto nel caso di invalidità superiori al 16%, con indennizzo legato a una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologi. . .