Il diritto di critica del lavoratore, ovvero riconoscere il dissenso come forma più nobile di fedeltà all’organizzazione datoriale

di A. Bighelli -
Il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, tutelato in via generale dall’art. 21 Cost., è riconosciuto al lavoratore anche dall’art. 1 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e, pur dovendosi contemperare con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., non può essere compresso al punto tale da scadere in una sorta di dovere di omertà che non trova spazio alcuno nell’ordinamento. Il caso di specie Alcuni dirigenti di un istituto pubblico erano destinatari di sanzioni disciplinari conservative (rimprovero scritto e multa) in quanto veniva loro addebitato di aver nuociuto all’immagine della P.A. di appartenenza e del Presidente dell’ist. . .