Gli elementi costitutivi del g.m.o. di licenziamento; in particolare: il contenuto e l’ampiezza dell’onere della prova inerente all’elemento costitutivo consistente nell’impossibilità di repêchage, al cospetto dell’obsolescenza professionale

di M. Caro -
Il Tribunale di Lecco, con la sentenza in commento (n. 159 del 31 ottobre 2022), aderisce all’ormai consolidato orientamento secondo il quale la fattispecie del g.m.o. di licenziamento è connotata da due elementi costitutivi, i quali debbono pertanto ricorrere entrambi ai fini della validità del licenziamento: il primo, è costituito dal riassetto organizzativo e dal nesso causale tra il medesimo e la soppressione del posto di lavoro del licenziando, mentre il secondo – che in precedenza fungeva da limite esterno al diritto di licenziare (per g.m.o., appunto) – è costituito dall’impossibilità di adempiere all’obbligo di repêchage, oggi attratto anch’esso all’interno della . . .