Fino a dove può spingersi la libertà del datore di individuare il periodo di ferie dei propri dipendenti?

di R. Maurelli -
Con una recentissima decisone (ordinanza 19 agosto 2022, n. 24977), la Cassazione è intervenuta sull’annoso tema del c.d. “collocamento forzoso in ferie”, vagliandone la legittimità sia in astratto sia in concreto. Quanto al primo profilo, la pronuncia in commento ribadisce la regola generale, cristallizzata nel secondo comma dell’art. 2109 c.c., secondo cui le ferie vengono godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce” e non quando decidono i dipendenti. Pertanto, varrebbe proprio la pena di dire che la nozione di “collocamento forzoso” pare essa stessa un po’ “forzata”, visto che una qualche forma di coazione nel collocamento in ferie è nella natura delle cose. . .