È irrilevante il patema d’animo ai fini del risarcimento quale autonoma voce di danno non patrimoniale nel contesto dell’applicazione delle c.d. tabelle milanesi

di V. A. Poso -
Il principio riassunto nel titolo di questa breve nota è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 35015 del 17 novembre 2021 (e in altre pronunce relative alla medesima fattispecie: n.  31358 e n. 31367 del 3 novembre 2021; n. 31583 del 4 novembre 2021), a proposto del naufragio della motonave Costa Concordia sulla quale i lavoratori danneggiati erano stati imbarcati con mansioni di camerieri di sala, ritenendosi sufficiente il risarcimento del danno non patrimoniale correlato alla lesione permanente dell’integrità psicofisica nella misura percentuale specificamente determinata, con il massimo aumento a titolo di personalizzazione, in applicazione delle c.d. tabe. . .