E’ illegittimo il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica per contrastare il trasferimento di sede e il cambio mansioni pretesamente illegittimi: limiti all’invocabilità dell’art. 1460 c.c.

di S. Ortis -
Con la pronuncia n. 22094 del 13 luglio 2022, la Cassazione torna a delineare i contorni dell’art. 1460 c.c. e, dunque, i limiti alla luce dei quali lavoratore e datore possono invocare l’eccezione di inadempimento per contestare il comportamento dell’altro nella relazione contrattuale. Di fronte alle decisioni aziendali, infatti, non ogni rifiuto di adempiervi opposto dal lavoratore può essere considerato legittimo e, quindi, fungere da titolo giustificante la reazione del dipendente. E’ il caso di una dipendente licenziata per giusta causa per essersi rifiutata di sottoporsi, in ben due occasioni, alla visita medica preventiva per il cambio mansione, disposta dal datore contestual. . .