Una continua rincorsa per estendere la responsabilità solidale oltre l’appalto

di E. Villa -
Nella pronuncia che si commenta alcuni dipendenti di un’impresa subfornitrice hanno chiesto al committente il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a fronte dell’inadempimento del proprio datore di lavoro. Secondo la Corte d’Appello di Venezia, l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 è norma eccezionale, non suscettibile di estensione analogica, poiché ha introdotto un «regime di solidarietà che contrasta con la sinallagmaticità tipica del rapporto di lavoro, coinvolgendo in un’ottica di cooperazione posta a tutela dei lavoratori, il committente che, pur essendo estraneo al rapporto di lavoro. . .