Blocco licenziamenti covid e comporto: il concetto di gmo e le categorie concettuali del giurista

di A. Carbonelli -
Con la sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634, la Corte di cassazione dichiara che l’art. 46, primo comma del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per il quale, nel periodo di vigenza della norma, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.604, costituisce norma che non è estensibile al recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttiva conseguente all’emergenza COVID-19. La special. . .