Ancora sugli accordi di riduzione del “superminimo”, nella disciplina del novellato art. 2103 c.c. La Corte di cassazione ribatte a se stessa

di F. Avanzi -
Annotando una recente ordinanza e dando conto di un persistente contrasto, tanto in dottrina, quanto – e soprattutto – in giurisprudenza (da ultimo, evidenziato anche in Trib. Chieti, 12 novembre 2024, n. 431), a proposito della validità degli accordi “non assistiti” di riduzione del c.d. “superminimo”, in www.rivistalabor.it, 1.9.2024, si era osservato come, nell’essenza, la questione si concentrasse «sul ritenere applicabile, o meno, quale norma “diretta” di disciplina della retribuzione del lavoratore subordinato, l’art. 2103 del codice civile [,] Con la conseguenza che, in caso di risposta affermativa, l’unica legittima modalità ammessa di reformatio in p. . .