Accordo di gestione della crisi (art. 47, L. 428/1990) e diritto all’assunzione presso il datore di lavoro subentrante: ricostruzione giuridica ed interpretazione dei presupposti costitutivi (da Alitalia s.p.a. a Compagnia Aerea Italiana s.p.a.)

di M. Palla -
L’ordinanza in commento (Cass., 6 luglio 2022, n. 21447, alla quale si affiancano le coeve nn. 21449 e 21450) si incentra sulla vicenda del passaggio di un gruppo di dipendenti già impiegati alle dipendenze di Alitalia s.p.a. (e di Air One) alla neo costituita Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (inde, CAI) e di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria (Alitalia SAI), secondo quanto concordato nell’accordo sindacale di gestione della crisi della prima società stipulato nell’ottobre 2008. L’accordo collettivo era stato preceduto da un accordo tra Governo a parti sociali (del settembre 2008) che prevedeva l’obbligo di Alitalia CAI s.p.a. di assum. . .