Corrono su binari distinti la responsabilità penale e la responsabilità disciplinare del lavoratore che non può essere licenziato per il solo fatto di essere indagato. Lo ribadisce la Cassazione, che affronta anche il tema del trattamento retributivo dovuto da una società a partecipazione pubblica in caso di mutamento delle mansioni originariamente assegnate

di V. A. Poso -
Il caso, assai complesso, deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34720 del 16 novembre 2021 riguarda il licenziamento per giusta causa di un Direttore Generale  per fatti ritenuti di oggettiva gravità dai giudici di merito (relativi a peculato e bancarotta fraudolenta verso una società a proprietà pubblica, che lo avevano visto sottoposto a procedimento penale e alla misura cautelare degli arresti domiciliari) dichiarato legittimo, con il rigetto anche delle domande relative a vari profili economici e retributivi connessi alla posizione dirigenziale. Lasciando in disparte questi ultimi aspetti (oggetto dei motivi di impugnazione dal settimo al decimo) – dei quali non c. . .