Quel che resta del preavviso… un pugno di mosche in mano al lavoratore dimissionario?

di Matteo A. Pollaroli -
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, conferma l’efficacia obbligatoria del preavviso e ne trae la conseguenza che la rinuncia del datore di lavoro al preavviso dovutogli, dato dal lavoratore dimissionario, estingue il rapporto di lavoro (al momento della rinuncia stessa), senza che il lavoratore abbia diritto a una corrispondente indennità sostitutiva del preavviso residua, calcolata sino alla scadenza del preavviso stesso. In buona sostanza, la rinuncia, da parte del datore, al proprio diritto di ricevere il preavviso dal lavoratore dimissionario non fa sorgere una nuova obbligazione a carico del datore stesso, avente ad oggetto la liquidazione del prea. . .