Non è assoluto ed illimitato il diritto del lavoratore di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere

di V. A. Poso -
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22885 del 13 agosto 2021, ribadisce questo principio, affermando che si tratta pur sempre di un diritto «assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto “disponibile” tramite un provvedimento di copertura del posto “vacante”». La vacanza in organico, anche se dimostrata, non è condizione sufficiente per ottenere, pur in presenza degli altri requisiti di legge, il trasferimento di sede previsto dall’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104. L’inciso “ove possibile” previsto dalla disposizione normativa citata,. . .