Obbligo contributivo sull’indennità di mancato preavviso anche in caso di revoca del licenziamento e successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

di G. Bolego -
La Corte di Cassazione, con sentenza 13 maggio 2021, n. 12932 ha statuito che l’obbligo di versare i contributi previdenziali sull’indennità di mancato preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquisisce efficacia poiché è in tale momento che nasce il diritto del lavoratore a tale attribuzione patrimoniale di natura retributiva. Di conseguenza, la successiva rinuncia alla citata indennità da parte dei lavoratori licenziati non produce alcun effetto sull’obbligazione previdenziale, poiché tale rinuncia arriva dai lavoratori e non dall’INPS, che è il soggetto titolare del credito previdenziale. Nei suddetti termini la decisione pare condivisibile, ma una più attenta r. . .