Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici sancito dal diritto dell’Unione Europea può essere invocato direttamente, nelle controversie tra privati, non solo per uno «stesso lavoro», ma anche per un «lavoro di pari valore»

di V. A. Poso -
Ai sensi dell’art. 157 TFUE (ex art. 141 TCE, ed ancor prima art. 119 TCEE), comma 1, per quanto qui interessa: «Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore». Per completezza di riferimenti è opportuno riportare anche il successivo comma 2: «Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. – La. . .