Obbligo di repêchage per mansioni inferiori: sussiste solo limitatamente a quelle rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore licenziando.

di S. Renzi -
Con la sentenza n. 31521 del 3 dicembre 2019 la Cassazione si è occupata di meglio definire il perimetro applicativo del c.d. obbligo di repêchage nell’ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il caso in esame prende le mosse dal ricorso proposto dal lavoratore C.S., già assunto come quadro dalla società datrice di lavoro F.G., avverso il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione del posto di lavoro. Il Tribunale di Parma, in accoglimento delle pretese del C.S., giudicava non fondato il recesso; conseguentemente, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcito. . .