Licenziamento per g.m.o. e repechage: reintegra solo per violazione manifesta.

di Redazione -
Si segnala la decisione n. 26460/2019 della Corte di Cassazione, la quale ha confermato il principio secondo cui la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento debba riguardare sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa che l’impossibilità di ricollocare il lavoratore altrove. Inoltre, ai fini della tutela reintegratoria non è sufficiente che il datore non abbia adeguatamente provato l’impossibilità di ricollocare il dipendente nella propria organizzazione: la manifesta insussistenza va riferita solo in caso di assenza dei richiamati presupposti facilmente ver. . .