Licenziamento plurimo intimato per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, l. n. 604 del 1966: scelta del datore di lavoro dei dipendenti da licenziare vincolata anche al rispetto delle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.

di Lorena Carleo -
Il commento analizza in prima istanza il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, che non ritiene più necessaria una crisi d’impresa bensì solo una modifica dell’organizzazione dell’impresa con conseguente soppressione del posto di lavoro, delineando i diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza conseguenti al nuovo indirizzo interpretativo, con cenni anche al relativo regime sanzionatorio applicabile. In particolare, nel prosieguo, l’analisi si sofferma sul principio ribadito dalla Suprema Corte anche nella recente sentenza in esame, laddove nel caso in cui il recesso sia fondato sulla ge. . .