L’autodeterminazione delle attività professionali delle chiese incontra il limite dell’effetto utile della direttiva 2000/78 sul divieto di discriminazione.

di C. Carta -
La questione esaminata dall’Avvocato generale Tanchev, avente ad oggetto, in generale, il principio di non discriminazione in base alla religione contenuto nell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, tocca la spinosa questione dei limiti posti al sindacato giurisdizionale sui requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa posti dalle organizzazioni religiose che si avvalgano del principio di autodeterminazione. Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, «Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale (…) disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è f. . .