La scomparsa dell’«udienza pubblica» comporta che trattazione scritta si deve svolgere nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa: un severo monito della Cassazione ai giudici di merito

di V. A. Poso -
Breve premessa In un complesso giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1841 del 9 maggio 2025 confermava quella del locale Tribunale, n. 2309 del 26 aprile 2024, che aveva rigettato il ricorso del lavoratore. Leggiamo nella parte narrativa dell’ordinanza di legittimità qui in commento (n. 25645 del 21 settembre 2026) che il giudizio di impugnazione era stato introdotto con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 e con decreto del 7 novembre 2024 veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 10 aprile 2025. Con successivo decreto del 5 marzo 2025 veniva disposta la sostituzione di detta udienza ex art. 127-ter c.p.c., c. . .