La Cassazione ribadisce che, nell’ambito di una procedura collettiva, la chiusura di una sede non può essere utilizzato come criterio di scelta, se l’impresa è multilocalizzata

di L. Pelliccia -
Breve premessa In materia di licenziamenti collettivi, l’art.  5, co. 1, della legge n. 223/1991 (sui criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) stabilisce che “L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale… ” In tema, la recente ordinanza n. 11380 del 27 aprile 2026 della sezione lavoro della Corte di cassazione (che andremo ad annotare) ha ribadito che la scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva non è giustificata dalla chiusura di una sede aziendale di una impresa multi localizzata (sul punto v. L. Tamburro â€. . .