Licenziamento collettivo: in caso di mero vizio di comunicazione non spetta la tutela reintegratoria

di S. Renzi -
Con sent. n. 19320 del 29 settembre 2016, la Cassazione si è occupata delle conseguenze derivanti da un vizio di comunicazione riguardante i criteri di scelta utilizzati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catanzaro – chiamata a decidere sul reclamo proposto dal lavoratore avverso il licenziamento collettivo – aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che la comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. 23 luglio 1991, n. 223, fosse addirittura inefficace. L’art. 4, comma 9, come noto, impone che la comunicazione conclusiva della procedura debba offrire una «puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applica. . .