Gravosa dimostrazione della genuinità dell’appalto: servono un titolo negoziale valido e la prova che non si stia mascherando una mera intermediazione di manodopera

di C. Iodice -
Nella sentenza in esame (Tribunale di Roma, n. 5650 del 13 maggio 2026), che ivi si segnala, il Giudice di merito torna sul tema dell’appalto c.d. “non genuino” e chiarisce, assumendo un punto di vista particolarmente concreto, il ruolo del contratto nella distribuzione dell’onere probatorio. In caso di domanda per l’accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera, ai fini della prova della genuinità di un contratto di appalto, è onere dell’utilizzatore provare, attraverso l’allegazione, l’esistenza di quest’ultimo. L’ordinamento ammette la dissociazione tra datore di lavoro formale ed effettivo utilizzatore della prestazione solo entro schemi tipizzati e, pro. . .