Manomissione dei dispositivi di sicurezza e prova liberatoria in caso di infortunio: scatta la responsabilità oggettiva

di D. Bellini -
L’ordinanza della Cassazione n. 1633 del 25 gennaio 2026 enuncia il principio per cui laddove i sistemi di sicurezza di uno strumento di lavoro risultino manomessi, l’infortunio che ne deriva innesca un regime di responsabilità oggettiva. Non basta quindi avere spiegato al lavoratore la pericolosità della lavorazione, né l’avergli espressamente vietato di utilizzare la macchina in solitaria. L’unica prova liberatoria coincide con il divieto assoluto di utilizzare la macchina e le altre norme cautelari impartite non sono neppure sufficienti a configurare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. La fattispecie Nel caso esaminato il lavoratore, dopo essere . . .