Licenziamento e disabilità: l’obbligo di accomodamento ragionevole si applica anche quando la causa formale del recesso è disciplinare

di G. Veca -
Con l’ordinanza 7 maggio 2025, n. 12097, la sezione lavoro della Corte di cassazione conferma la nullità del licenziamento di un lavoratore in condizioni di fragilità per motivi di salute e ne ordina la reintegrazione. I fatti essenziali sono i seguenti: nel settembre 2020 il punto vendita viene chiuso e i colleghi sono trasferiti nella stessa città; il lavoratore, temporaneamente inidoneo a causa della pandemia, rimane privo di collocazione. Solo nell’ottobre 2021, al termine del periodo di assenza, la società gli comunica il trasferimento, ma in una città diversa. Il rifiuto dà luogo a una contestazione disciplinare per assenza ingiustificata e, il 1° marzo 2022, al licenziament. . .