Lo sdoppiamento della responsabilità nelle condotte vessatorie sul lavoro: tra art. 2087 c.c., art. 2043 c.c. e obblighi multilivello di protezione

di A. Rosiello - D. Tambasco -
Il caso La vicenda oggetto della sentenza in commento (Cass., 12 febbraio 2026, n. 3103) trae origine da un contenzioso promosso da una dirigente medica nei confronti sia della direttrice di un Centro di Salute Mentale, quale autrice materiale delle condotte vessatorie, sia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, quale datore di lavoro, cui veniva imputata la responsabilità ex art. 2087 c.c. per omessa tutela della propria integrità psico-fisica. La responsabilità ex art. 2087 c.c. veniva esclusa dal giudice di prime cure in virtù del fatto che l’azienda aveva, nell’ordine: archiviato il procedimento disciplinare sulla scorta di motivazioni giuridico-formali; disposto l. . .