Per la Consulta è legittimo il pignoramento sulle pensioni effettuato dall’Inps per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 69 della legge n. 153/1969 (nel tempo novellato dal D.L. n. 30/1974 e dalla legge n. 155/1981), “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme. . .