Molestie sessuali sul luogo di lavoro: misure di prevenzione in attesa di uniformi e congrui criteri di quantificazione del danno

di I. Cartocci -
L’art. 26 del D.lgs. 198/2006, definisce le molestie sessuali sul lavoro come comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Nell’intento di tipizzare il più possibile tali condotte offensive e facilitarne l’accertamento (anche ai fini disciplinari), il Comitato Unico di Garanzia dell’INAIL, con l’opuscolo “Riconoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro” del 2021, ha definito ulteriormente gli indici rivelatori e le caratter. . .