L’interesse ad agire ex art. 28 st. lav. permane, se gli effetti della condotta mantengono la loro portata lesiva

di L. Pelliccia -
Premessa Com’è noto, con l’art. 28 della legge n. 300/1970, il legislatore ha introdotto una norma posta a presidio del normale svolgersi dell’attività sindacale in azienda tesa a reprimere le condotte antisindacali del datore di lavoro, ovvero di “qualsiasi comportamento volto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”. In ragione della generica formulazione della disposizione (dalla quale non si ricava in modo specifico l’ambito di applicazione della sottesa tutela giurisdizionale e degli elementi utili al fine di identificare i comportamenti non idonei del datore di lavoro) si evince de plano che la condo. . .