Sul riparto di quote di reversibilità in caso di successivi matrimoni e sulla relativa decorrenza

di L. Pelliccia -
Premessa Com’è noto, ai sensi dell’art. 9, co. 2, della legge n. 898/1970, in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno alimentare (ex art. 5 della medesima legge), alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Il successivo terzo comma, a sua volta, dispone che: “Qualora esista un coniuge superstite avente i req. . .