I dirigenti scolastici non possono partecipare alle selezioni ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001

di D. Serra -
Con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, che si segnala, la Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro ha affermato che “in tema  di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo d.lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell’art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non. . .