Competenza territoriale e lavoro agile: l’abitazione del lavoratore non è “dipendenza aziendale” se l’attività si svolge altrove

di A. Pavone -
1. Premessa L’art. 413, co. 2, c.p.c. stabilisce, come è noto, i criteri di competenza territoriale in materia di lavoro, individuando tre distinti fori alternativi presso i quali la lite può essere radicata: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore e, infine, quello presso cui egli prestava la propria opera al momento della cessazione. In realtà la giurisprudenza non è sempre stata unanime sul numero dei “fori alternativi” previsti dall’art. 413 c.p.c. Negli anni successivi alla riforma del 1973, parte della dottrina e alcune pronunce ritenevano che i criteri effettivamente applicabili fosse. . .