Molestie sessuali quale giusta causa di licenziamento. Ma adesso, a chi compete la sanzione?

di M. Anzevino -
Le molestie sessuali sono una specifica espressione della più ampia categoria delle molestie discriminatorie connotate dal fattore di protezione del genere sessuale ed espressamente normate dall’art. 26 del D.Lgs. 198/2006 (cd. Codice delle Pari Opportunità) e dall’art. 2 della Direttiva 54/2006/CE. Il datore di lavoro, ai sensi del co. 3-ter, art. 26, D.Lgs. 198/2006, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di prevenire e contrastare tali condotte ed “assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e form. . .