Il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni

di L. Pelliccia -
Premessa Com’è noto, con l’art. 38, co. 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica – la c.d. Manovra economica 2 – è stato novellato l’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (in tema di prescrizione e decadenza per le prestazioni previdenziali), con l’aggiunta di un sesto comma, in ragione del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero d. . .