La legislazione concorrente in tema di tutela della salute non consente “invasioni di campo” delle Regioni sulle attività di reclutamento e di gestione del personale sanitario, anche dirigenziale

di F. Chietera -
Con la sentenza 17 dicembre 2024 n. 202 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., di una serie di disposizioni contenute nella legge regionale Puglia 9 aprile 2024 n. 16, che, novellando precedenti leggi regionali in tema di sanità pubblica, ha affidato all’AReSS – ente subregionale, cui la legge istitutiva assegnava originariamente solo funzioni di indirizzo in materia sociale e sanitaria, e non anche compiti gestionali – una serie di attività, tra le quali: a) la gestione delle procedure concorsuali e selettive uniche regionali per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale; b) le proce. . .