Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è un fatto economico e non biologico

di C. Carta -
Secondo l’avvocato generale, può godere del sussidio economico per studi superiori previsto dal diritto Lussemburghese anche il lavoratore transfrontaliero (occupato in Lussemburgo da più di cinque anni) che abbia un figlio acquisito, nonostante l’assenza di un legame di sangue fra i due soggetti, qualora tale genitore contribuisca di fatto al mantenimento. Poiché i figli sono definiti dalla dir. 2004/38 come «i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner» e poiché in base al reg.  429/2011 un lavoratore di uno Stato membro deve godere in qualsiasi altro Stato membro degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. . .